Articolo 389 del Codice Penale

Art.389 CP – Articolo 389 del Codice Penale Italiano

Art. 389.
Inosservanza di pene accessorie.

Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

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