Articolo 388 ter del Codice Penale

Art.388 ter CP – Articolo 388 ter del Codice Penale Italiano

Art. 388-ter.
Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.

Chiunque per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

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