Art.388 bis CP – Articolo 388 bis del Codice Penale Italiano
Art. 388-bis.
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 384 ter
Articolo 385
Articolo 386
Articolo 387
Articolo 388
Articolo 388 ter
Articolo 389
Articolo 390
Articolo 391
Articolo 391 bis