Articolo 38 del Codice Penale

Art.38 CP – Articolo 38 del Codice Penale Italiano

Art. 38.
Condizione giuridica del condannato alla pena di morte. (1)

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

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