Articolo 376 del Codice Penale

Art.376 CP – Articolo 376 del Codice Penale Italiano

Art. 376.
Ritrattazione.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 375, primo comma, lettera b), e dall’articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. (1)

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