Art.364 CP – Articolo 364 del Codice Penale Italiano
Art. 364.
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.
Il cittadino , che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
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