Articolo 364 del Codice Penale

Art.364 CP – Articolo 364 del Codice Penale Italiano

Art. 364.
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.

Il cittadino , che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 359
Articolo 360

Titolo III – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401)

Articolo 361
Articolo 362
Articolo 363
Articolo 365
Articolo 366
Articolo 367
Articolo 368
Articolo 369