Articolo 36 del Codice Penale

Art.36 CP – Articolo 36 del Codice Penale Italiano

Art. 36.
Pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La sentenza di condanna alla pena di morte (1) o all’ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza.
La sentenza di condanna è (2) inoltre pubblicata, nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. (3)
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d’ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti. (4)

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
(2) Le parole: «per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e» sono state soppresse dall’art. 37, comma 18, lett. a), n. 1) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.
(3) Le parole: “e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.” sono state aggiunte dall’art. 67, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009.
(4) Le parole: “salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia.” sono state aggiunte dall’art. 2, comma 216, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successivamente abrogate dall’art. 18, lett. a), n. 2) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

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