Articolo 346 bis del Codice Penale

Art.346 bis CP – Articolo 346 bis del Codice Penale Italiano

Art. 346-bis.
Traffico di influenze illecite. (1) (2)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi (2).
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità (3).
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (4).
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio (5).
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 342
Articolo 343
Articolo 343 bis
Articolo 344
Articolo 345
Articolo 346 bis
Articolo 347
Articolo 348
Articolo 349
Articolo 350