Articolo 345 del Codice Penale

Art.345 CP – Articolo 345 del Codice Penale Italiano

Art. 345.
Offesa all’autorità mediante danneggiamento di affissioni.

Chiunque, per disprezzo verso l’autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illegibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 341 bis
Articolo 342
Articolo 343
Articolo 343 bis
Articolo 344
Articolo 346
Articolo 346 bis
Articolo 347
Articolo 348
Articolo 349