Art.344 CP – Articolo 344 del Codice Penale Italiano
[Art. 344.
Oltraggio a un pubblico impiegato. (1)
Le disposizioni dell’articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l’offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.]
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