Art.342 CP – Articolo 342 del Codice Penale Italiano
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (1)
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 (2) se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.
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