Articolo 339 bis del Codice Penale

Art.339 bis CP – Articolo 339 bis del Codice Penale Italiano

339-bis. 
Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell’adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 336
Articolo 337
Articolo 337 bis
Articolo 338
Articolo 339
Articolo 340
Articolo 341
Articolo 341 bis
Articolo 342
Articolo 343