Articolo 33 del Codice Penale

Art.33 CP – Articolo 33 del Codice Penale Italiano

Art. 33.
Condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell’articolo 29 e del secondo capoverso dell’articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.
Le disposizioni dell’articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

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