Art.32 ter CP – Articolo 32 ter del Codice Penale Italiano
Art. 32-ter.
Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
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