Art.32 quinquies CP – Articolo 32 quinquies del Codice Penale Italiano
Art. 32-quinquies.
Casi nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. (1)
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. (2)
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