Articolo 32 bis del Codice Penale

Art.32 bis CP – Articolo 32 bis del Codice Penale Italiano

Art. 32-bis.
Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (1), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio.

(1) Le parole: “direttore generale” sono state così sostituite dalle attuali: “direttore generale e direttore preposto alla redazione dei documenti contabili societari” dall’art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n. 262.

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