Art.312 CP – Articolo 312 del Codice Penale Italiano
Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. (2)
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 307
Articolo 308
Articolo 309
Articolo 310
Articolo 311
Articolo 313