Articolo 311 del Codice Penale

Art.311 CP – Articolo 311 del Codice Penale Italiano

Art. 311.
Circostanza diminuente: lieve entità del fatto.

Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

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