Art.310 CP – Articolo 310 del Codice Penale Italiano
Art. 310.
Tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.
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Titolo II – Dei delitti contro la Pubblica amministrazione (artt. 314-360)