Art.306 CP – Articolo 306 del Codice Penale Italiano
Art. 306.
Banda armata: formazione e partecipazione.
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
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