Articolo 305 del Codice Penale

Art.305 CP – Articolo 305 del Codice Penale Italiano

Art. 305.
Cospirazione politica mediante associazione.

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell’associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l’associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

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