Articolo 294 del Codice Penale

Art.294 CP – Articolo 294 del Codice Penale Italiano

Art. 294. 
Attentati contro i diritti politici del cittadino.

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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