Art.293 CP – Articolo 293 del Codice Penale Italiano
[Art. 293.
Circostanza aggravante. (1)
Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 289 bis
Articolo 290
Articolo 290 bis
Articolo 291
Articolo 292
Articolo 294
Articolo 295
Articolo 296
Articolo 297
Articolo 298