Articolo 293 del Codice Penale

Art.293 CP – Articolo 293 del Codice Penale Italiano

[Art. 293.
Circostanza aggravante. (1)

Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.

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