Articolo 290 del Codice Penale

Art.290 CP – Articolo 290 del Codice Penale Italiano

Art. 290.
Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l’ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

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Giurisprudenza