Art.29 CP – Articolo 29 del Codice Penale Italiano
Art. 29.
Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici.
La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto ovvero di tendenza a delinquere, importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
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