Articolo 285 del Codice Penale

Art.285 CP – Articolo 285 del Codice Penale Italiano

Art. 285.
Devastazione, saccheggio e strage.

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

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