Art.280 ter CP – Articolo 280 ter del Codice Penale Italiano
Art. 280-ter.
Atti di terrorismo nucleare (1)
E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, lett. c), L. 28 luglio 2016, n. 153.
[Art. 281.
Offesa alla libertà del Capo del Governo. (1)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.
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