Articolo 273 del Codice Penale

Art.273 CP – Articolo 273 del Codice Penale Italiano

[Art. 273.
Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. (1)

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.]

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