Art.271 CP – Articolo 271 del Codice Penale Italiano
[Art. 271. (1)
Associazioni antinazionali.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l’ultimo capoverso dell’articolo precedente.]
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