Articolo 270 quater del Codice Penale

Art.270 quater CP – Articolo 270 quater del Codice Penale Italiano

Art. 270-quater.
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. (2)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalitàdi terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. (1)

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