Articolo 270 quater 1 del Codice Penale

Art.270 quater 1 CP – Articolo 270 quater 1 del Codice Penale Italiano

Art. 270-quater.1
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (1) (2)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

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