Articolo 269 del Codice Penale

Art.269 CP – Articolo 269 del Codice Penale Italiano

[Art. 269.
Attività antinazionale del cittadino all’estero. (1)

Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni]

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