Art.268 CP – Articolo 268 del Codice Penale Italiano
Art. 268.
Parificazione degli Stati alleati.
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 263
Articolo 264
Articolo 265
Articolo 266
Articolo 267
Articolo 269
Articolo 270
Articolo 270 bis
Articolo 270 ter
Articolo 270 quater