Articolo 268 del Codice Penale

Art.268 CP – Articolo 268 del Codice Penale Italiano

Art. 268.
Parificazione degli Stati alleati.

Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

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