Art.267 CP – Articolo 267 del Codice Penale Italiano
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:
Articolo 262
Articolo 263
Articolo 264
Articolo 265
Articolo 266
Articolo 267
Articolo 268
Articolo 269
Articolo 270
Articolo 270 bis
Articolo 270 ter