Articolo 263 del Codice Penale

Art.263 CP – Articolo 263 del Codice Penale Italiano

Art. 263.
Utilizzazione dei segreti di Stato.

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell’interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
Se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l’efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

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