Art.26 CP – Articolo 26 del Codice Penale Italiano
Art. 26.
Ammenda.
La pena dell’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 (1) né superiore a euro 10.000. (2)
(1) Le parole: “non inferiore a 2 euro” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94
(2) Le parole: “né superiore a euro 1.032” sono state così sostituite dall’art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94Per approfondimenti vedi la guida sull’ammenda.
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