Articolo 251 del Codice Penale

Art.251 CP – Articolo 251 del Codice Penale Italiano

Art. 251.
Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra.

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell’opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso non inferiore a euro 1.032.
Se l’inadempimento, totale o parziale, del contratto, è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l’inadempimento del contratto di fornitura.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 246
Articolo 247
Articolo 248
Articolo 249
Articolo 250
Articolo 252
Articolo 253
Articolo 254
Articolo 255
Articolo 256