Articolo 244 del Codice Penale

Art.244 CP – Articolo 244 del Codice Penale Italiano

Art. 244.
Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.

Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini , ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 239
Articolo 240

Libro secondo
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)

Articolo 241
Articolo 242
Articolo 243
Articolo 245
Articolo 246
Articolo 247
Articolo 248
Articolo 249