Articolo 239 del Codice Penale

Art.239 CP – Articolo 239 del Codice Penale Italiano

Art. 239.
Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta.

Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

 

Articolo 234
Articolo 235
Articolo 236
Articolo 237
Articolo 238
Articolo 240

Libro secondo
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)

Articolo 241
Articolo 242
Articolo 243
Articolo 244