Articolo 238 del Codice Penale

Art.238 CP – Articolo 238 del Codice Penale Italiano

Art. 238.
Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione.

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.

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Libro secondo
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)

Articolo 241
Articolo 242
Articolo 243