Articolo 237 del Codice Penale

Art.237 CP – Articolo 237 del Codice Penale Italiano

Art. 237.
Cauzione di buona condotta.

La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83.
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

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Libro secondo
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)

Articolo 241
Articolo 242