Articolo 221 del Codice Penale

Art.221 CP – Articolo 221 del Codice Penale Italiano

Art. 221.
Ubriachi abituali.

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l’azione di sostanze stupefacenti all’uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

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