Articolo 22 del Codice Penale

Art.22 CP – Articolo 22 del Codice Penale Italiano

Art. 22.
Ergastolo.

La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.

_______________

Giurisprudenza

  • Ergastolo ostativo: la Cedu condanna l’italia, Corte Europea Diritti dell’Uomo, sentenza 13 giugno 2019 n° 77633-16.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27