Art.22 CP – Articolo 22 del Codice Penale Italiano
Art. 22.
Ergastolo.
La pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.
Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.
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Giurisprudenza
- Ergastolo ostativo: la Cedu condanna l’italia, Corte Europea Diritti dell’Uomo, sentenza 13 giugno 2019 n° 77633-16.
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