Articolo 217 del Codice Penale

Art.217 CP – Articolo 217 del Codice Penale Italiano

Art. 217.
Durata minima.

L’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata minima è di due anni, per i delinquenti professionali di tre anni, ed è di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

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