Articolo 21 del Codice Penale

Art.21 CP – Articolo 21 del Codice Penale Italiano

Art. 21.
Pena di morte. (1)

(…)

(1) L’articolo che così recitava: «La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell’interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.
L’esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti» 
è stato abrogato dall’art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ha sostituito la pena di morte con l’ergastolo. Codice Penale.

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