Articolo 203 del Codice Penale

Art.203 CP – Articolo 203 del Codice Penale Italiano

Art. 203.
Pericolosità sociale.

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133.

Potrebbero interessarti anche i seguenti articoli del Codice Penale:

Articolo 198

Titolo VIII – Delle misure amministrative di sicurezza (artt. 199-240)

Articolo 199
Articolo 200
Articolo 201
Articolo 202
Articolo 204
Articolo 205
Articolo 206
Articolo 207
Articolo 208