Articolo 200 del Codice Penale

Art.200 CP – Articolo 200 del Codice Penale Italiano

Art. 200.
Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone.

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell’esecuzione.
Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato.
Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

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Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 16 giugno 2009, n. 25096 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 17 novembre 2009, n. 43974 in Altalex Massimario.

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