Articolo 199 del Codice Penale

Art.199 CP – Articolo 199 del Codice Penale Italiano

Art. 199.
Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

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