Art.198 CP – Articolo 198 del Codice Penale Italiano
Art. 198.
Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.
Effetti dell’estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.
L’estinzione del reato o della pena non importa l’estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
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