Articolo 190 del Codice Penale

Art.190 CP – Articolo 190 del Codice Penale Italiano

Art. 190.
Garanzia sui beni della persona civilmente responsabile.

Le garanzie stabilite nell’articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per l’ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell’imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo precedente.

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